Nuova Normativa 2014

PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO E SANITARIO

DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2014, n. 19 Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario. (14G00031) (GU n.57 del 10-3-2014) Vigente al: 25-3-2014

PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO E SANITARIO

DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2014, n. 19
Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro,
concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite
da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario. (14G00031)
(GU n.57 del 10-3-2014)
Vigente al: 25-3-2014


Misure di prevenzione specifiche
1. Qualora la valutazione dei rischi di cui all'articolo
286-quinquies evidenzi il rischio di ferite da taglio o da punta e di
infezione, il datore di lavoro deve adottare le misure di seguito
indicate:
a) definizione e attuazione di procedure di utilizzo e di
eliminazione in sicurezza di dispositivi medici taglienti e di
rifiuti contaminati con sangue e materiali biologici a rischio,
garantendo l'installazione di contenitori debitamente segnalati e
tecnicamente sicuri per la manipolazione e lo smaltimento di
dispositivi medici taglienti e di materiale da iniezione usa e getta,
posti quanto piu' vicino possibile alle zone in cui sono utilizzati o
depositati oggetti taglienti o acuminati; le procedure devono essere
periodicamente sottoposte a processo di valutazione per testarne
l'efficacia e costituiscono parte integrante dei programmi di
informazione e formazione dei lavoratori;
b) eliminazione dell'uso di oggetti taglienti o acuminati quando
tale utilizzo non sia strettamente necessario;
c) adozione di dispositivi medici dotati di meccanismi di
protezione e di sicurezza;
d) divieto immediato della pratica del reincappucciamento manuale
degli aghi in assenza di dispositivi di protezione e sicurezza per le
punture;
e) sorveglianza sanitaria;

f) effettuazione di formazione in ordine a:
1) uso corretto di dispositivi medici taglienti dotati di
meccanismi di protezione e sicurezza;
2) procedure da attuare per la notifica, la risposta ed il
monitoraggio post-esposizione;
3) profilassi da attuare in caso di ferite o punture, sulla
base della valutazione della capacita' di infettare della fonte di
rischio.
g) informazione per mezzo di specifiche attivita' di
sensibilizzazione, anche in collaborazione con le associazioni
sindacali di categoria o con i rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza, attraverso la diffusione di materiale promozionale
riguardante: programmi di sostegno da porre in essere a seguito di
infortuni, differenti rischi associati all'esposizione al sangue ed
ai liquidi organici e derivanti dall'utilizzazione di dispositivi
medici taglienti o acuminati, norme di precauzione da adottare per
lavorare in condizioni di sicurezza, corrette procedure di uso e
smaltimento dei dispositivi medici utilizzati, importanza, in caso di
infortunio, della segnalazione da parte del lavoratore di
informazioni pertinenti a completare nel dettaglio le modalita' di
accadimento, importanza dell'immunizzazione, vantaggi e inconvenienti
della vaccinazione o della mancata vaccinazione, sia essa preventiva
o in caso di esposizione ad agenti biologici per i quali esistono
vaccini efficaci; tali vaccini devono essere dispensati gratuitamente
a tutti i lavoratori ed agli studenti che prestano assistenza
sanitaria ed attivita' ad essa correlate nel luogo di lavoro;
h) previsione delle procedure che devono essere adottate in caso
di ferimento del lavoratore per:
1) prestare cure immediate al ferito, inclusa la profilassi
post-esposizione e gli esami medici necessari e, se del caso,
l'assistenza psicologica;
2) assicurare la corretta notifica e il successivo monitoraggio
per l'individuazione di adeguate misure di prevenzione, da attuare
attraverso la registrazione e l'analisi delle cause, delle modalita'
e circostanze che hanno comportato il verificarsi di infortuni
derivanti da punture o ferite e i successivi esiti, garantendo la
riservatezza per il lavoratore.
Art. 286-septies.
Sanzioni
1. Il datore di lavoro e' punito con l'arresto da tre a sei mesi o
con l'ammenda da 2.740 euro a 7.014,40 euro per la violazione
dell'articolo 286-quinquies.
2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto da
tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740 euro a 7.014,40 euro per la
violazione dell'articolo 286-sexies.».
Art. 2
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti del
presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 19 febbraio 2014
NAPOLITANO
Letta, Presidente

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